Etichettatura ambientale: le risposte alle domanda più comuni

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Cos’è l’etichetta ambientale

L’etichettatura ambientale è tra i fattori imprescindibili per garantire la tutela dell’ambiente che consentirà di ottenere informazioni specifiche sulla composizione degli imballaggi, ma non solo. L’obbligo sarà uno strumento fondamentale per consentire le buone pratiche riguardo alla raccolta differenziata, al recupero e al riciclo del packaging.

L’etichetta ambientale nel packaging: cosa dice la normativa italiana

L’obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi è stato introdotto con il D. Lgs. 116/2020, in recepimento alle direttive europee sull’economia circolare. Il decreto Milleproroghe (D. Lgs. 183/2020) ne ha previsto una prima sospensione parziale, divenuta totale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Conversione n. 69 del 2021, fino al 31 dicembre 2021.

Dopo una serie di rinvii, dal 1° gennaio 2023 si darà finalmente il benvenuto all’etichettatura ambientale.

La materia, in questi mesi, ha continuato ad essere dibattuta.

CONAI ha interloquito con il Capo Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero per la Transizione Ecologica dove sono stati forniti ulteriori chiarimenti sul tema del digitale e su quello delle scorte. La norma sin da subito ha generato diversi dubbi interpretativi e di operatività, che ha richiesto numerosi approfondimenti per tutti gli operatori della filiera. In questo articolo, raccogliamo alcuni dei casi sui quali ci siamo confrontati più spesso con i clienti, fornendo le risposte che il CONAI ha raccolto nelle faq del tool e-tichetta, valido strumento per capirne qualcosa in più.

L’etichetta ambientale, pertanto, risponderà a un obbligo di Legge sì, ma aiuterà l’ambiente e le persone a conoscere più a fondo i materiali che acquistano e consumano quotidianamente. Una più profonda consapevolezza, quindi, oltre a una maggiore facilità negli acquisti.

 

Etichettare l’unità minima di vendita

Nel caso di confezioni multipack (non vendibili singolarmente) è sempre preferibile apporre l’etichetta su ciascuna componente del sistema di imballo. Quando non è possibile, l’etichettatura può essere riportata sull’unità di vendita (quindi sul multipack). Stessa cosa vale per quei prodotti confezionati singolarmente e forniti al canale B2B in imballaggi secondari come scatole di cartone.

Se l’astuccio in carta contiene un flacone o un tubetto?

Le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) dovrebbero essere apposte su ciascuna componente. Quando non è possibile, possono essere segnalate o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.  Se le componenti sono separabili manualmente, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta (quando il pack è destinato al consumatore finale). L’etichettatura ambientale, nel caso di un astuccio in carta contenente un flacone o un tubetto, deve fornire indicazioni su materiali e conferimento del packaging primario e di quello secondario.

Quando si vanno ad accoppiare cartoncino teso e cartone ondulato bisogna utilizzare il PAP 21 o il PAP 20?

Un imballaggio in cartone ondulato accoppiato a cartoncino che presenta la classica forma “ad onda” del cartone ondulato ha codifica PAP20.

Anche sulle shopper vanno apposte le etichette?

Sì, necessitano di etichettatura ambientale. Se i manici sono separabili manualmente dal corpo principale in carta, occorre riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE (differente se in polipropilene, cotone e raso) e le indicazioni sulla raccolta.

L’etichettatura ambientale va apposta anche sugli espositori?

Gli espositori devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione, in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni, come quelle sul conferimento in raccolta differenziata, sono volontarie.

Come gestire le scorte di magazzino? È possibile esaurirle?

Le aziende potranno utilizzare le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi all’obbligo di etichettatura, fino a loro esaurimento. Questo proprio per quei principi di economia circolare e ottimizzazione delle risorse alla base dell’introduzione dell’obbligo di etichettatura.

Si possono usare qrcode o altre soluzioni digitali per le informazioni riguardo al riciclo?

Sì, sono soluzioni adottabili. Per gli imballaggi destinati al consumatore finale, occorre riportare le istruzioni per consentirgli di leggere le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc).

Controlli e Sanzioni

Per garantire la corretta conformità delle etichette ambientali, saranno effettuati i dovuti controlli da parte delle Provincie e degli enti preposti all’eventuale azione sanzionatoria.
Dal punto di vista giuridico, si fa riferimento al Codice Ambientale, art. 262, comma 1. Saranno due le modalità di accertamento:

  • a campione
  • su eventuale segnalazione di un consumatore o di altro soggetto

In base all’art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006, se vi è un illecito amministrativo, il consumatore o altro soggetto interessato, ha facoltà di segnalare all’autorità competente la mancata o errata etichettatura ambientale obbligatoria.
In caso di accertata violazione, secondo quanto previsto dall’art. 11 della Legge 689/19814, la Provincia provvederà ad applicare il regime sanzionatorio.
Se si utilizzano etichette ambientali non conformi, ci potrà essere una multa da 5.200 a 40.000 euro. Tuttavia, le sanzioni potranno essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio, sia ai commercianti che ai distributori. Inoltre, la sanzione non verrà applicata in modo cumulativo al singolo imballaggio con etichettatura ambientale non conforme, ma a seconda della gravità del reato.

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